Emergenza Coronavirus

Coronavirus Veneto paralizzato: Venezia, Padova e Treviso zone rosse

Il decreto è in vigore da oggi (domenica 8 marzo 2020) fino al 3 aprile.

Coronavirus Veneto paralizzato: Venezia, Padova e Treviso zone rosse
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Queste le nuove misure urgenti di contenimento dei contagi da Coronavirus, almeno fino al 3 aprile.

Tre province vitali chiuse per Coronavirus

Tutta la Lombardia zona rossaIn Emilia le provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini. Nelle Marche la provincia di Pesaro e Urbino. In Veneto le province di Venezia, Padova e Treviso. Infine in Piemonte le province di Asti, Alessandria, Novara e VCO.

Queste le nuove misure urgenti di contenimento dei contagi da Coronavirus, almeno fino al 3 aprile.

Lombardia decretata zona rossa

Ecco la bozza del nuovo decreto del Governo (Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria), che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella notte.

Il decreto è in vigore da oggi (domenica 8 marzo 2020) fino al 3 aprile. Sarà compito del prefetto territorialmente competente garantire l’esecuzione delle misure precauzionali e monitorarne il rispetto.

Decreto anti Coronavirus: in pillole

  • Evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno dei medesimi territori salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza.
    Vengono meno le «zone rosse» che erano state stabilite all’inizio dell’epidemia.
    Non c’è divieto assoluto di movimento ma necessità di motivarlo, quindi una ridotta mobilità.
  • Chiusura degli Istituti di ogni ordine e grado e degli Atenei
  • Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, salvo quelli effettuati da professionisti a porte chiuse
  • Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.
  • La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari
  • Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
  • Chiusi i musei, gli altri istituti e luoghi della cultura.
  • Sospese le cerimonie civili e religiose,ivi comprese quelle funebri
  • Sospese tutte le manifestazioni organizzate
  • Sospesa ogni attività come per esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati
  • Consentite le attività dei bar e ristoranti dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
  • Consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate e che sia garantita la distanza di 1 metro tra le persone. NB PER LE ATTIVITÀ CHE NON RISPETTERANNO I SUDDETTI OBBLIGHI È PREVISTA LA CHIUSURA

 

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