Cittadella, "autovelox illegale": accolto il ricorso dell'automobilista. Annullata la multa
L'uomo ha impugnato la sanzione e il Giudice di Pace di Padova gli ha dato ragione. Rilevato tra l'altro come l'autovelox "sia installato in maniera da risultare nascosto da un cavalcavia"
Per la prima volta il Giudice di Pace di Padova lo ha dichiarato illegittimo, accogliento il ricorso di Altvelox, Associazione nazionale dei consumatori e delle microimprese
Cittadella, "autovelox illegale": accolto il ricorso dell'automobilista. Annullata la multa
Un autovelox che ha fruttato nel solo 2021 ben € 3.814.480,72 e molti di più nel 2022. Ma oggi per la prima volta il Giudice di Pace di Padova lo ha dichiarato illegittimo, accogliento il ricorso di Altvelox, Associazione nazionale dei consumatori e delle microimprese, e annullando la sanzione compresa la decurtazione di 3 punti parente quale sanzione accessoria.
I fatti
Un automobilista, infatti, a bordo del proprio mezzo di lavoro, stava percorrendo la strada ad una velocità rilevata di Km/h 89.00 su limite di 70 Km/h limite per altro illegittimo su questa tipologia di strada che dovrebbe avere i 90 Km/h. Certo della sua buona condotta, anche perché conosceva benissimo la postazione fissa di rilevamento, l'uomo si è rivolto proprio ad Altvelox per predisporre impugnazione della sanzione.
L'udienza
Al Giudice di Pace sono state rigettate dall'associazione numerose illegittime dichiarazioni scritte nel verbale di violazione dal Distretto di Polizia Locale PD1A facente parte del Servizio Associato tra i Comuni di Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Grazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, Tombolo, Campodoro, Villafranca Padovana.
L'autovelox utilizzato è privo della obbligatoria certificazione di omologazione come prevede la Corte Costituzionale con la pronuncia n° 223/2010 del 21/06/2010 dove ha chiaramente scritto:
"...Ciò, soprattutto ove si tengano presenti le disposizioni espressamente censurate e precisamente l’art. 2, comma 1, che non consente l’uso repressivo degli apparecchi di misurazione della velocità, ponendosi con ciò in contrasto con la normativa statale (art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992), secondo cui «per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerati fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate»" e successivamente da infinite sentenze della Corte di Cassazione che qui omettiamo per non annoiare.
E' stato rilevato con documenti fotografici e filmati, come l'autovelox sia installato in maniera da risultare nascosto da un cavalcavia (vedi foto sopra) della S.S. 53 km.21+725 nel territorio comunale di Cittadella (PD).
"Abbiamo altresì contestato che la strada S.S. 53 non ha i requisiti minimi e le caratteristiche previste dal codice della strada per l'installazione e l'uso di apparecchi elettronici in assenza di personale di polizia, infatti mancano le previste banchine e lo spartitraffico, citando la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n° 5078/2023 ha ribadito che l' Art. 2 del Codice della Strada, che alla lettera c) del comma 3 stabilisce che la strada urbana a scorrimento veloce è caratterizzata dall’avere “carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia e un’eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici” - conclude Altvelox - Ed ancora "D.L. n.121 del 2002, art. 4 può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, e non altre, dovendo ritenersi necessaria l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “a scorrimento veloce” per rendere legittimo il posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità.
E la sentenza del Giudice di Pace ha accolto le obiezioni dell'associazione, accogliendo a pieno il ricorso annullando contestualmente la sanzione del malcapitato automobilista.